L'audizione dei minore a seguito dell'entrata di vigore della legge 54/2006

La legge 54 del 2006 sull'affidamento condiviso ha introdotto l’articolo 155 sexies del codice civile il quale sancisce che il minore può essere ascoltato a seguito di una decisione del Giudice il quale, “dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i 12 anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.
L'audizione del minore può essere effettuata personalmente dal Giudice o tramite l'ausilio di figure professionali specializzate (psicologi, ecc.).
Di norma, all’audizione del minore non possono assistere né i genitori nè i difensori e ciò proprio per garantire la massima spontaneità delle dichiarazioni del minore.
L’audizione del minore deve essere esclusa ove il minore stesso non goda di capacità di discernimento ovvero là dove l’audizione può recare nocumento alla persona del minore, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e di ogni altro elemento ricavabile dal procedimento.

Se il Giudice decide di escludere l’audizione di minore deve indicare le motivazioni specifiche in base alle quali ha ritenuto non opportuno procedere all’audizione.

Il tema dell'audizione del minore è estremamente delicato anche sotto il profilo della deontologia forense. Recentemente, con provvedimento emanato nel 2012 il Consiglio Nazionale Forense ha sanzionato con 6 mesi di sospensione dall'attività forense l'avvocato che aveva ascoltato presso il proprio studio legale un minore conteso in una separazione giudiziale tra coniugi.

 

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